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Obbligo di catene a bordo o di pneumatici invernali dal 15/11/2021

Obbligo di catene a bordo o di pneumatici invernali dal 15/11/2021

Cari clienti, vi ricordiamo che dal 15/11/2021 scatta l’obbligo di catene a bordo o di pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Con l’Ordinanza n. 465/2021/FI del 29/10/2021 infatti l’ANAS ha disciplinato la circolazione stradale nel periodo invernale, ordinando che, a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2021 fino alle ore 24:00 del 15/04/2022, gli automobilisti che transitano sulla rete viaria di sua competenza, devono essere muniti di pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Vi ricordo infatti che dal 2010 il codice della strada prevede che: “l’ente proprietario della strada, con ordinanza, possa prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”.

Sperando di farvi cosa gradita, qui di seguito vi forniamo alcuni estratti del provvedimento, consigliandovi di leggere l’intera Ordinanza e, in particolare, le tratte oggetto dell’obbligo, che trovate sul sito ufficiale stradeanas.it: Ordinanza n. 465/2021/FI.

Quali pneumatici invernali possono essere impiegati?

Il provvedimento ANAS ci dice che sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

Quali sono i mezzi antisdrucciolevoli?

I mezzi antisdrucciolevoli, impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali, sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 “Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2”.

Sono anche ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 “Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1”.

Il provvedimento spiega anche che i dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I dispositivi antisdrucciolevoli dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori e, nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

L’ordinanza parla anche degli pneumatici chiodati, stabilendo che, nel caso di un loro impiego, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell’Aviazione Civile.

Come anticipato, abbiamo voluto riportare qui solo alcuni estratti dell’Ordinanza, per consentirvi una prima rapida lettura. Vi invitiamo a fare riferimento solo ed esclusivamente al provvedimento ufficiale rilasciato dall’ANAS.

Un saluto a tutti e guidate sempre con prudenza 😉, soprattutto nel periodo invernale 🌨❄.

Ciao, sono Alberto Rindori, titolare della Carrozzeria L’Autoprotex e figlio di Mario, fondatore della carrozzeria. Svolgo l'attività di carrozziere dal 1985, con passione ed entusiasmo. Le mie principali passioni riguardano sempre le 4 ruote: rally, Formula1 e auto d’epoca. Quando possibile partecipo a raduni di auto d’epoca e gare di regolarità.

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